La legge prevede che il periodo di tirocinio sia a titolo gratuito anche se è possibile riconoscere al tirocinante un premio stage (definito anche rimborso stage o assegno di studio o borsa di studio).
Tale compenso economico viene riconosciuto discrezionalmente dall'azienda ed è buona norma inserire espressamente tale indicazione nel progetto formativo alla voce "Facilitazioni previste".
All'art. 47 del D.P.R. n. 917/1986 qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
Infine, la circolare ministeriale del 29 aprile 1997 prevede la possibilità per le imprese di rimborsare le spese sostenute dal tirocinante durante lo svolgimento dello stage, dietro presentazione di giustificativi.