Lo stage o tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma può essere una interessante opportunità, soprattutto per i giovani, per conoscere il mondo del lavoro, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, per acquisire formazione e per agevolare le scelte professionali della persone alla ricerca di un impiego.
La finalità dello stage è quella di far conoscere la realtà del mondo del lavoro e far acquisire, a chi non ha esperienza, gli elementi applicativi di una specifica attività. I tirocini formativi possono avere valore di credito formativo, oltre ad " arricchire" il Curriculum Vitae del candidato.
Lo stage si rivolge a tutti coloro che stanno svolgendo un periodo di formazione (scolastica o universitaria) o che hanno già terminato il ciclo di studi cioè neodiplomati e neolaureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo ed intendano acquisire esperienza "sul campo" in un determinato ambito professionale.
Possono fare uno stage anche i lavoratori inoccupati, disoccupati o lavoratori in mobilità, interessati a svolgere uno stage in settori diversi da quelli in cui si è lavorato fino a quel momento, le persone svantaggiate ed i portatori di handicap.
La legge (D.P.R. del 23/7/98 n. 323 art. 12; D.M. 10/2/99 n. 34 e il D.L.: 25/3/98 n.142 art. 9 c. 3 ) prevede che il periodo di stage possa avere uno specifico valore all'interno del percorso di studi, denominato "credito formativo". Per essere considerato tale, lo stage dovrà essere qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi. Il credito formativo permette allo studente dell'ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell'esame di maturità. Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l'esperienza di stage in punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia.
La normativa determina solo la durata massima dello stage per ogni categoria di persone, lasciando che la durata minima venga decisa coerentemente al progetto formativo:
ll tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito. L'azienda di sua iniziativa può offrire allo stagista un assegno di studio.
Come specificato nel progetto formativo lo stagista deve:
Lo stage può essere effettuato in imprese operanti nei settori più svariati. Saranno i giovani in base ai propri interessi ed alla propria formazione professionale a scegliere l'ambito professionale di interesse.
In caso di malattia dello studente l'impresa e il tutor formativo avvieranno l'iter previsto dalla normativa vigente.
Se la malattia si protrarrà per una durata tale da compromettere l'esito del progetto, lo stage potrà essere interrotto senza nessuna conseguenza per i soggetti coinvolti.
Inoltre, nel computo dei limiti massimi di durata dello stage non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché di periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Sì, lo stagista rimane regolarmente iscritto alle liste di collocamento, in quanto lo stage non costituisce rapporto di lavoro.
Solo se l'azienda è titolare della posizione INAIL, essa deve comunicare l'infortunio entro 48 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza a:
Inoltre l'azienda registrerà l'infortunio nel proprio registro apposito.
Queste comunicazioni sono da effettuare solo nel caso in cui l'infortunio sia superiore alla durata di 3gg. di calendario.Se la durata è inferiore è sufficiente la sola registrazione nel registro degli infortuni.Se l'azienda non è titolare della posizione INAIL, comunicherà tempestivamente all'Ente promotore (Scuola, Università,...) l'infortunio, al fine di consentirgli di adempiere alle formalità di cui sopra.